Art. 3.

      1. Dopo l'articolo 15 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 15-bis. - (Principio di specialità). - 1. In considerazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), della presente legge, nonché della necessità di attivare misure di cautela in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea, le disposizioni della medesima legge costituiscono disposizioni speciali, e prevalgono su qualsiasi altra norma vigente in materia di infrastrutture di radio-telecomunicazione e di trasporto di energia».